La Banca d'Italia ha emanato le "Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari".
Le disposizioni promuovono un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari che possono insorgere con la clientela.
Il sistema, denominato "Arbitro Bancario Finanziario" o "ABF", è costituito da tre collegi giudicanti con sedi a Milano, Roma e Napoli.
La nuova procedura è finalizzata alla risoluzione della questione insorta tra cliente e Banca attraverso una decisione emanata dal Collegio giudicante, ferma restando per entrambe le parti la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria o ad ogni alto mezzo previsto dall’ordinamento per la tutela dei diritti e degli interessi. Il sistema descritto può applicarsi alle controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, con l’esclusione dei servizi di investimento, per i quali prosegue la propria attività l’Ombudsman-Giurì bancario, gestito dal Conciliatore BancarioFinanziario.
L’arbitro può decidere su tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari quali ad esempio i conti correnti, i mutui, i prestiti personali:
- fino a 100.000 euro, se il cliente chiede una somma di denaro;
- senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo aver estinto un mutuo).
Per accedere alla procedura, il cliente deve preventivamente presentare un reclamo all’Ufficio Reclami della Banca, da inoltrarsi esclusivamente in forma scritta (es. lettera, fax o e-mail); nel caso in cui non sia soddisfatto della risposta data della Banca, o non la abbia ricevuta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo, purché non siano trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario, il cliente può presentare un ricorso al Collegio giudicante competente in base al suo domicilio. Il ricorso è gratuito salvo il versamento di un importo pari ad € 20,00 per contributo alle spese, rimborsate dalla Banca nel caso di accoglimento dell’istanza, anche parziale.
Il Ricorso può essere inoltrato:
- per posta, via fax o con posta elettronica certificata (PEC), alla Segreteria tecnica competente o a tutte le Filiali della Banca d’Italia;
- a mano, presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, che lo inviano alla Segreteria tecnica competente.
Gli indirizzi sono i seguenti:
Segreteria tecnica del Collegio di Milano
Via Cordusio, 5
20123 Milano
Telefono: 02 724241
Segreteria tecnica del Collegio di Roma
Via Venti Settembre, 97/e
00187 Roma
Telefono: 06 47921
Segreteria tecnica del Collegio di Napoli
Via Miguel Cervantes, 71
80133 Napoli
Telefono: 081 7975111
Di seguito viene allegata la Guida Pratica per conoscere in dettaglio l’Arbitro Bancario Finanziario, e per capire come tutelare i propri diritti.
Per maggiori informazioni: www.arbitrobancariofinanziario.it
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Guida pratica Arbitro Bancario Finanziario
Modulo per ricorso ABF





